Anguillara, rigenerazione urbana: opportunità per cittadini e professionisti locali.
Ma il Comune deve fare la sua parte!
Cambia l’Amministrazione, si ripete il sollecito dei cittadini e dei tecnici interessati e – quindi – torno a sottoporre all’attenzione della Giunta di turno una grave mancanza: il recepimento della normativa sulla rigenerazione urbana!
Durante la scorsa campagna elettorale il tema del consumo del suolo è stato più e più volte trattato, nei modi più disparati. Se si vuole davvero affrontare questo importante argomento non si può non parlare di quelle poche disposizioni che introducono delle possibilità per poter fare “ampliamenti” (che in alcuni casi potrebbero risultare convenienti, specie per le famiglie) senza necessariamente creare una nuova edificazione e, quindi, consumare altro suolo.
La legge regionale sulla rigenerazione urbana n. 7/2017 (LINK), titolata “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, approvata dalla Regione Lazio il 18 luglio 2017, si inquadra all’interno delle disposizioni urbanistiche volte a limitare il consumo di suolo. In pratica è una disposizione permanente per regolamentare la riqualificazione e l’ampliamento degli immobili già esistenti sotto il controllo e il governo dei Comuni.
Ma anche premialità in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico (il tutto, peraltro, assume connotati interessanti per i cittadini visto il recente Superbonus 110%).
Le norme proposte si applicano esclusivamente alle porzioni di territorio urbanizzato, su edifici esistenti e legittimamente realizzati, ovvero su quelli che abbiano ottenuto il titolo edilizio in sanatoria.
Escluse dal campo di applicazione della legge sono:
- le aree sottoposte a vincolo di inedificabilità;
- i parchi regionali ad eccezione delle zone classificate dal PTPR (bocciato dalla Corte costituzionale e approvato proprio ieri – 11.02.2021 – in Giunta regionale) come paesaggio degli insediamenti urbani;
- le aree agricole ad eccezione delle zone classificate dal PTPR come paesaggio degli insediamenti urbani o paesaggio degli insediamenti in evoluzione. Nelle zone agricole sono comunque consentiti gli interventi di ampliamento del 20% degli edifici residenziali e gli interventi diretti di cui all’articolo 6 della legge finalizzati alla sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione e premialità del 20% senza alcun cambio di destinazione d’uso.
Lo strumento della rigenerazione urbana coinvolge positivamente, dal punto di vista economico, cittadini, professionisti e ditte locali; per questo, in un momento come questo, risulta ancor più importante adottare questa decisione.
Sin qui parrebbe una legge ben strutturata, con finalità condivisibili e buone prospettive in termini economici, peraltro basate sull’universalmente riconosciuta positività di un approccio sostenibile e circolare allo sviluppo urbanistico (no a nuovi insediamenti massimalisti, sì ad espansioni – seppur con limitazioni – purché queste vengano inquadrate nel contesto di applicazione della legge).
L’art. 2 della L.R. n. 7/2017 norma le modalità con le quali i Comuni potranno individuare gli ambiti territoriali di rigenerazione urbana.
L’art. 3, invece, norma la riqualificazione e il recupero edilizio con premialità in caso di progetti volti al rinnovo del patrimonio edilizio esistente, per le opere pubbliche e per le cessioni di aree aggiuntive.
Il dubbio maggiore, soprattutto in base alle istanze rivolte ai tecnici di zona dai cittadini, in particolare ora che esiste il Superbonus 110%, concerne la individuazione dei riferimenti normativi utili alla definizione di progetti di ampliamento degli immobili esistenti senza l’obbligo di procedere all’abbattimento e alla ricostruzione (la domanda cui maggiormente è necessario fornire risposta è “esiste la possibilità di ampliare gli immobili residenziali?”).
L’Assessorato regionale ha chiarito che ciò è possibile grazie all’art. 5. Questo permette la realizzazione di ampliamenti (previo recepimento della norma da parte del Comune) con l’obbligo di intervenire sull’edificio che genera l’ampliamento con interventi di miglioramento sismico – se necessari – e di efficientamento energetico.
Gli ampliamenti sono consentiti sino ad un massimo del 20% della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale e fino ad un incremento massimo di 70 mq, senza l’obbligo di procedere alla demolizione e ricostruzione.
Ma per poter attuare quanto stabilito in esso, come anticipato, è necessario che il Comune adotti una Deliberazione di Consiglio Comunale, da approvare mediante le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, della L.R. 36/1987.
Ho chiesto informazioni in Assessorato regionale circa i tempi di una simile procedura, mi è stato risposto che occorrono circa 90 gg, compresi i passaggi in Regione che la stessa prevede. In questo modo le disposizioni dettate dalla Legge regionale sulla rigenerazione urbana entrerebbero a far parte dello strumento urbanistico generale vigente con il recepimento delle stesse all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione. Questo passaggio burocratico-amministrativo chiarirebbe definitivamente quali sono le possibilità a disposizione dei cittadini e dei tecnici addetti al settore. Diversamente gli ampliamenti senza demolizione e ricostruzione non potranno essere fatti.
Per chiudere, evidenzio che la Legge sulla rigenerazione urbana disciplina anche gli interventi e le premialità in caso di sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali nonché la disciplina per il riordino funzionale degli stabilimenti balneari e per l’adeguamento all’ordinamento di settore delle strutture ricettive all’aria aperta.
Per semplificare e accorciare i tempi riporto in allegato la Delibera del Consiglio comunale di Bracciano che l’11 dicembre scorso ha recepito la norma.
Suggerisco, però, di suddividere il procedimento di recepimento della Legge regionale sulla rigenerazione urbana in più parti, secondo il seguente schema:
- approvare rapidamente il recepimento della disposizione di cui all’art. 5 – “Adeguamento sismico ed efficienza energetica” – in quanto è strettamente legato al Superbonus 110%;
- avviare la procedura tecnico-amministrativa per il recepimento degli articoli 2, 3 e 4 che esige la definizione delle perimetrazioni e le modifiche alle NTA del PRG corredate di planimetrie;
- in merito all’art. 6 – “Interventi diretti” – non è necessario alcun atto in quanto immediatamente applicabile.
Enrico Stronati
Consigliere comunale
Sinistra in comune
Riferimenti:
- Legge regionale n. 7 del 18 luglio 2017
- Indirizzi e direttive per l’applicazione delle “Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio” di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7
- Delibera n. 64 del 11.12.2020 del Comune di Bracciano: